Art. 5.
(Riconoscimento della nazionalità italiana delle coproduzioni).

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere riconosciuti di nazionalità italiana i lungometraggi, i cortometraggi e le opere audiovisive realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.
      2. La quota minima di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non membri dell'Unione europea non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film o dell'opera audiovisiva, quando il costo della produzione è pari o inferiore

 

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a 5 milioni di euro. Qualora il costo della produzione sia superiore al limite di 5 milioni di euro, la quota minima di partecipazione alle coproduzioni è ridotta al 15 per cento. Qualora il costo della produzione sia superiore a 10 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 10 per cento e, qualora il costo della produzione sia compreso tra 30 milioni e 50 milioni di euro, la quota minima di partecipazione è ridotta al 5 per cento. Per le coproduzioni il cui costo complessivo è superiore a 50 milioni di euro l'impresa di produzione italiana presenta l'istanza di cui al comma 6 evidenziando l'importo della propria quota di partecipazione minoritaria. L'ammissibilità di tale istanza di partecipazione italiana alla coproduzione è valutata dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6 ed è soggetta ad approvazione del Centro medesimo, che avviene con il provvedimento previsto dal comma 6 del presente articolo.
      3. I limiti di cui al comma 2 non si applicano alle coproduzioni con Paesi membri dell'Unione europea.
      4. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
      5. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro due mesi dalla prima uscita in sala del film o dell'opera audiovisiva in uno dei Paesi coproduttori. Il mancato adempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento del requisito della nazionalità italiana del film o dell'opera audiovisiva, richiesto, ai sensi dell'articolo 4, dal coproduttore maggioritario.
      6. Il riconoscimento della coproduzione del film o dell'opera audiovisiva è rilasciato, con proprio provvedimento, dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6, su istanza dell'impresa di produzione italiana,
 

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presentata almeno un mese prima della data di inizio della lavorazione del film o dell'opera audiovisiva.